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COMMISSIONE DISCIPLINARE: IL DIRETTORE SPORTIVO NON RISPONDE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 85 NOIF

Si evidenziano alcune rilevanti sentenze rese dalla Commissione Disciplinare Nazionale nel comunicato ufficiale n. 83/CDN (2011/2012) - casi 421 e 422 Società Piacenza FC Spa e caso 426 Società US Alessandria Calcio 1912 Srl - relative alle violazioni del combinato disposto delle norme previste dall'art. 85 delle NOIF e di quelle di cui all'art. 10 comma 3 del Codce di Giustizia Sportiva in materia di controlli sulla gestione economico-finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche.
In particolare, la Commissione ha ribadito che il Direttore Sportivo, contrariamente al legale rappresentante e alla società, non risponde in caso di violazione degli obblighi indicati dagli articoli sopradetti, non avendo poteri di rappresentanza e gestione in relazione alla gestione contabile e alle operazioni finanziarie.

Vedi provvedimenti

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